I) Denominazione - Sede - Durata

ART. 1

E’ costituita una cooperativa a mutualità prevalente denominata: "Rochdale Società Cooperativa Sociale"

ART. 2

La Società ha sede in Venezia.
Su delibera dell’Assemblea dei soci, la Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ART. 3

La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2090 (duemilanovanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell’Assemblea Straordinaria dei soci.

II) Scopo - Oggetto

ART. 4

La cooperativa, retta e disciplinata dai principi della mutualità e senza fini di speculazione privata, ha lo scopo, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive integrazioni e modifiche, di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini, e lo sviluppo imprenditoriale in particolare degli enti cooperativi, la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, la diffusione della cultura della cooperazione e della solidarietà, coinvolgendo nella partecipazione anche le Associazioni rappresentanti le persone svantaggiate e disabili.
Essa è finalizzata al recupero e al reinserimento sociale mediante il lavoro di persone svantaggiate e disabili aventi le condizioni previste dalla legge 8 novembre 1991 n. 381.
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142.
La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento cooperativo unitario italiano. Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potrà aderire alle Associazioni Nazionali di tutela e promozione del movimento cooperativo, ed alle relative articolazioni territoriali, nonché ad altri Organismi Economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizio.

ART. 5

La Società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:
a) servizi di supporto, assistenza e consulenza alla gestione e direzione di imprese, enti e associazioni;
b) studi e ricerche in campo sociale ed economico;
c) servizi di ricerca e selezione del personale;
d) servizi di addestramento, aggiornamento e formazione del personale e dello sviluppo delle risorse umane;
e) produzione di software per la gestione e l’organizzazione aziendale e servizi connessi;
f) servizi per studi ed elaborazioni grafiche;
g) servizi informatici e telematici;
h) iniziative editoriali;
i) commercializzazione di prodotti e servizi propri e di terzi;
j) servizi agli Enti Pubblici con particolare riferimento all’area tributi, sociale, gestionale, didattica e scolastica;
k) servizi nel campo della comunicazione, promozione e pubblicità;
l) autogestione dei servizi di supporto e assistenza ai propri soci nei trasferimenti e nei luoghi di lavoro, e in genere nelle attività svolte per il raggiungimento dell’oggetto sociale.
La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa, affine e di supporto a quelle sopra elencate, e quindi – per le finalità sopra esposte e a titolo meramente esemplificativo – potrà:
- concorrere ad appalti pubblici e privati, sia direttamente, sia mediante terzi vincolati da contratti di agenzia, di associazione di impresa, e di associazione in genere;
- stipulare contratti di affitto di azienda;
- assumere in proprio commesse di lavoro;
- impegnarsi in contratti;
- reperire finanziamenti presso Enti Nazionali ed Esteri;
- assumere partecipazioni ed interessenze in Enti, Consorzi, Associazioni, e Società nazionali ed estere aventi scopi simili o analoghi;
- dare adesione ad Enti ed Organismi economici e finanziari diretti a consolidare, sviluppare e coordinare le attività della cooperativa;
- dare adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- fare tutte le operazioni e gli atti di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria ritenuti necessari ed opportuni e comunque attinenti al suo oggetto;
- acquistare, impiantare, vendere prendere e dare in affitto immobili ovunque situati;
- raccogliere prestiti da soci per destinarli esclusivamente al conseguimento dell’oggetto sociale, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento.
Gli scopi sociali potranno essere anche conseguiti attraverso l’acquisizione totale o parziale della proprietà, possesso e detenzione di aziende o società, sia direttamente che indirettamente, e per i quali i soci prestano la propria attività di lavoro.
La cooperativa, per agevolare il lavoro, per rispettare tutte le esigenze intrinseche alla natura stessa dei soci prestatori persone svantaggiate e disabili e in osservanza alle leggi specifiche, potrà svolgere tutte le attività necessarie per dar loro l’assistenza sul posto di lavoro, durante il tragitto per raggiungere il posto di lavoro e per ritornare dal posto di lavoro ed in eventuali missioni di lavoro.
Le attività suddette potranno esser svolte presso le sedi della cooperativa e presso qualunque altra sede opportunamente scelta per il lavoro dei soci prestatori persone svantaggiate e disabili.
La cooperativa potrà inoltre svolgere:
- attività di promozione e rivendicazione dell’impegno delle istituzioni a favore delle persone svantaggiate e disabili, e di affermazione dei loro diritti;
- attività di sensibilizzazione e di animazione della comunità locale, entro cui opera, ai fini di renderla più consapevole e disponibile all’attenzione ed accoglienza delle persone svantaggiate e disabili.
La cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell’oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.
La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.
Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

III) Soci

ART. 6

Il numero dei soci cooperatori è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie.
a) Soci lavoratori - coloro che esercitano arti e mestieri attinenti alla natura dell’impresa esercitata dalla cooperativa e che, per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo. Essi prestano la loro attività ricevendo un compenso; concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione. I soci lavoratori mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
b) Soci lavoratori persone svantaggiate e disabili - coloro che prestano la loro attività lavorativa avendo le condizioni previste dall’art. 4, legge 8 novembre 1991, n. 381, e che devono essere di un numero percentuale almeno non inferiore a quello disposto dalle vigenti disposizioni in materia.
c) Soci volontari - coloro che intendono prestare attività di lavoro a titolo di volontariato, spontaneamente, gratuitamente, senza fini di lucro ma esclusivamente a fini di solidarietà, nei limiti e nelle condizioni previsti dalle leggi vigenti. Il numero dei soci volontari non può comunque superare la metà del numero complessivo dei soci cooperatori.
L’ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.
Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l’erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.
Possono esser soci anche le persone giuridiche pubbliche o private e le associazioni che abbiano previsto nei propri statuti il finanziamento o lo sviluppo delle attività oggetto della cooperativa.
In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici e amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento all’impresa cooperativa.
Possono essere ammessi anche soci sovventori, sia persone fisiche, sia persone giuridiche.
In nessun caso possono esser soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini a quella esercitata dalla cooperativa ed in concorrenza con quest’ultima o abbiano in esse interessenza diretta, salvo diverse deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 7

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l’ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell’interesse.
a) alla loro formazione professionale;
b) al loro inserimento nell’impresa.
Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.
Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l’organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.
La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce.
1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell’assetto produttivo della cooperativa;
3) le azioni o quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell’ammissione, in misura comunque non superiore al 50 per cento di quello previsto per i soci ordinari.
Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell’impresa cooperativa.
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l’approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea i soci cooperatori ordinari.
Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione della cooperativa.
I soci speciali non possono essere computati ai fini dell’esercizio dei diritti previsti dall’articolo 2545-bis del Codice Civile.
I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.
Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all’attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell’organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all’interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente statuto.
In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal presente statuto.

ART. 8

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:
a) l’indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita;
b) motivi della richiesta e la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
c) per l’aspirante socio lavoratore, l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all’oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell’ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l’apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;
d) l’ammontare delle azioni o quote che si propone di sottoscrivere;
e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, al regolamento interno ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all’art. 37 del presente statuto.
Nel caso di persona giuridica, o ente associativo, questa dovrà indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell’organo competente che ha deciso l’adesione.
Il Consiglio di Amministrazione, accertata l’esistenza dei requisiti di cui all’art. 6 e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera entro sessanta giorni sulla domanda.
La delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato; essa diventerà operativa e sarà annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all’art. 8). Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.
Il Consiglio di Amministrazione inoltre delibera sulla richiesta di ammissione dei soci sovventori.
La delibera di ammissione del socio sovventore diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci dopo che siano stati effettuati i versamenti delle quote o azioni sottoscritte.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all’interessato. In tal caso, l’aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l’assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.
Nel caso di deliberazione difforme da quella dell’organo amministrativo, quest’ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall’assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell’assemblea stessa.
L’organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.

ART. 9

I soci cooperatori sono obbligati.
a) al versamento delle azioni o quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 22;
b) al versamento della eventuale tassa di ammissione deliberata dal consiglio di amministrazione;
c) al versamento dell’eventuale sovrapprezzo, deliberato dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
d) all’osservanza dello statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
I soci lavoratori sono inoltre tenuti a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell’ulteriore rapporto di lavoro instaurato, e ferme restando le esigenze della cooperativa.
Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

ART. 10

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazione dell’assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.
Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L’esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.
Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.

IV) Recesso - Decadenza - Esclusione

ART. 11

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte; nonché per scioglimento, liquidazione e fallimento nel caso di persona giuridica.

ART. 12

Oltre che nei casi di recesso regolati dalla legge può recedere.
a) il socio cooperatore che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
b) il socio cooperatore che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
c) il socio lavoratore il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.
È vietato in ogni caso il recesso parziale.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.
Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso.
Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 37.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all’interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso diventa operativo con la chiusura dell’esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo, ai sensi dell’art. 2526 C.C..

ART. 13

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti.
- dei soci cooperatori interdetti o inabilitati;
- nei confronti di quelli che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste negli articoli precedenti, oppure nel caso di sopravvenuta impossibilità a partecipare ai lavori dell’impresa cooperativa;
- dei soci lavoratori che volontariamente abbiano rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbiano dichiarato la loro volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro;
- dei soci lavoratori che abbiano subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell’ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell’erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori.
Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l’assemblea ordinaria ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta impossibilità a partecipare ai lavori della cooperativa, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.
Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio cooperatore, ha effetto dalla annotazione nel libro dei soci da farsi a cura degli amministratori, ai sensi dell’art. 2527 C.C..

ART. 14

 L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
b) che senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento delle quote sociali o azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;
c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 9;
d) che svolga o tenti di svolgere attività di concorrenza o contrarie agli interessi sociali;
e) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto;
f) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.
L’esclusione sarà deliberata inoltre nei confronti del socio lavoratore.
g) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell’ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell’erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
h) che nell’esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
i) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.
L’esclusione diventa operante nei termini previsti per la decadenza.
Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all’articolo 37.

ART. 15

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono l’oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione di un Collegio Arbitrale regolato dall’art. 37 del presente statuto.

ART. 16

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto agli eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti e al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, ovvero attraverso l’erogazione del ristorno.
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell’articolo 2545-quinquies del Codice Civile.
La liquidazione delle somme di cui al precedente comma – eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.
E’ fatto salvo il diritto della cooperativa di ritenzione di ogni proprio eventuale credito liquido.
Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall’approvazione del bilancio stesso.

ART. 17

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale interamente liberato, eventualmente rivalutato, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 16.
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.
Nell’ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa, entro 6 mesi dalla data del decesso.
In difetto di tale designazione si applica l’art. 2347, commi 2 e 3, C.C..
Gli eredi provvisti dei requisiti per l’ammissione alla Cooperativa possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L’ammissione sarà deliberata dal consiglio di amministrazione, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al presente statuto. In mancanza si provvede alla liquidazione.

ART. 18

Nei casi di recesso, decadenza od esclusione, i soci cooperatori dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel termine suddetto, il relativo capitale è devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione al  fondo di riserva legale.

V) Soci Sovventori

ART. 19

Possono essere ammessi alla cooperativa soci, denominati "soci sovventori", che investono capitali nell’impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.
Possono essere "soci sovventori" sia le persone fisiche che quelle giuridiche.
I conferimenti effettuati dai "soci sovventori", rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al precedente art. 5.
L’ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
A ciascun "socio sovventore" non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l’ammontare del conferimento effettuato.
Il numero complessivo dei voti attribuiti ai "soci sovventori" deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti ai "soci cooperatori" e ai "soci sovventori".
Al recedente spetta il rimborso del capitale conferito al valore nominale, eventualmente rivalutato a norma del presente statuto.
Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei "soci sovventori" potrà essere maggiorato, rispetto a quello dei soci cooperatori, nella misura massima consentita dalla legge.
I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei "soci sovventori" persone giuridiche possono essere nominati amministratori; la maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da "soci cooperatori".
La trasferibilità delle azioni nominative dei "soci sovventori"   è subordinata al gradimento del consiglio di amministrazione.
In caso di liquidazione della cooperativa le azioni dei "soci sovventori" hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote o azioni dei "soci cooperatori".
In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei "soci sovventori" sarà ridotto dopo quello dei "soci cooperatori".
Il rapporto con i "soci sovventori" sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall’assemblea ordinaria dei soci.
I "soci sovventori" sono obbligati:
1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
2) all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

VI) Ristorni

ART. 20

L’assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l’erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.
Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall’apposito regolamento.
L’assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:
a) in forma liquida;
b) mediante aumento proporzionale della partecipazione al capitale sociale con l’emissione di nuove azioni o l’aumento delle rispettive quote.

VII) Patrimonio Sociale - Esercizio Sociale

ART. 21

Il patrimonio della società è costituito:
a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da:
- un numero illimitato di azioni o quote, ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti, detenute dai "soci cooperatori";
- dalle azioni nominative ciascuna del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti, detenute dai soci sovventori, destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all’art. 5 del presente statuto;
b) dalla riserva legale, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all’art. 22 e con il valore delle azioni o quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
c) dall’eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
d) da eventuali riserve straordinarie;
e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote o azioni sottoscritte, ed eventualmente rivalutate.
Le riserve sono indivisibili e non possono essere distribuite fra i soci durante la vita sociale, né all’atto dello scioglimento.

ART. 22

Le quote o azioni sottoscritte saranno versate con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 23

Le azioni o quote detenute dai soci cooperatori sono nominative.
Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.
Il socio che intenda trasferire le proprie azioni o quote deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l’intero pacchetto di azioni o l’intera quota detenuti dal socio.
Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti per l’ammissione.
In caso di diniego dell’autorizzazione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all’articolo 37.
La cooperativa ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell’articolo 2346, comma 1, del codice civile.

ART. 24

L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, con il conto economico da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali e tributarie, nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.
Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 2364 c.c., certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione.
L’assemblea che approva il bilancio, delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 20 e, successivamente, sulla distribuzione degli utili netti annuali destinandoli:
a) a riserva legale nella misura non inferiore a quanto previsto dalla legge;
b) al Fondo Nazionale mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione almeno nella misura minima prevista dalla Legge;
c) ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
d) ad un’eventuale distribuzione ai soci cooperatori e sovventori di un dividendo nella misura che verrà stabilita dall’assemblea e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata di 2,5 punti, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato;
e) ad eventuale riserva straordinaria;
f) ai fini mutualistici.
L’assemblea ha sempre facoltà di deliberare, fatto salvo quanto imposto dalla Legge, che la totalità degli utili venga destinata a riserva indivisibile alle condizioni di cui all’art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904.

VIII) Organi Sociali

ART. 25

Sono organi della società.
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

L’ASSEMBLEA DEI SOCI
ART. 26

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata (anche a mano), fax, e-mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché nel territorio nazionale) e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da recapitare ai soci almeno 10 giorni prima dell’Assemblea.
In mancanza dell’adempimento della suddetta formalità l’assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati.
Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l’avviso di convocazione delle assemblee.

ART. 27

L’assemblea ordinaria:
1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio di Amministrazione;
2) provvede alla nomina delle cariche sociali;
3) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori, per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei Sindaci, se nominati, per il periodo del loro mandato;
4) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto, con le maggioranze dell’assemblea straordinaria;
5) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
6) delibera sull’eventuale domanda di ammissione proposta dall’aspirante socio, respinta dall’organo amministrativo;
7) delibera sull’eventuale erogazione del ristorno ai sensi del presente statuto;
8) delibera sull’adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
9) delibera, all’occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d’apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
10) delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza e autorizza inoltre il Consiglio di Amministrazione, ferma restando la responsabilità degli amministratori per atti compiuti, su ogni materia rimessa ad autorizzazione dell’assemblea dal presente statuto.
L’assemblea ordinaria deve essere convocata:
a) almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il termine è di centottanta giorni qualora la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa. Gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio, prevista dall'art. 2428 C.C., le ragioni della dilazione;
b) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario;
c) dal collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2406 C.C.;
d) dagli amministratori o, in loro vece, dai sindaci entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta.
La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
L’assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, e negli altri casi previsti dalla legge.

ART. 28

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita:
- in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto;
- in seconda convocazione l’assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti.
L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita:
- in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto;
 - in seconda convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.
L’assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti presenti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

ART. 29

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano.

ART. 30

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci cooperatori da almeno tre mesi. Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l’importo della quota sottoscritta.
Ciascun socio sovventore avrà diritto ad un numero di voti differenziato a seconda dell’ammontare del conferimento apportato, così come previsto dal regolamento approvato dall’assemblea ordinaria dei soci.
I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
Il socio può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro socio appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci.
Le deleghe debbono essere conservate fra gli atti sociali.

ART. 31

L’assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza dal Vice Presidente o da un socio eletto dall’assemblea stessa.
L’assemblea nomina un Segretario.
Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario.
Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal Notaio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ART. 32

Il Consiglio di Amministrazione si compone da n. 3 (tre) a numero 9 (nove) Consiglieri eletti dall’assemblea, previa determinazione del loro numero, fra i soci iscritti da almeno tre mesi.
I soci sovventori, o mandatari delle persone giuridiche soci sovventori, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci cooperatori.
L’amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato ogni tre anni ed i suoi componenti non possono permanere in carica per più di tre mandati consecutivi.
I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.
Spetta all’assemblea determinare i compensi dovuti per l’attività collegiale dei Consiglieri.
L’Assemblea dei soci potrà deliberare di assegnare agli amministratori delle indennità tra le quali un’indennità per la cessazione del rapporto, accantonando annualmente il relativo onere anche mediante una copertura assicurativa.
Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall’articolo 2381, comma 4, C.C., nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.
Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale  nei casi in cui oggetto della decisione sia il ristorno, il conferimento, la cessione o l’acquisto di azienda o di ramo d’azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.
Gli amministratori o il comitato esecutivo cui siano stati affidati particolari incarichi riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, periodicamente e in ogni caso almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.
Al Consigliere al quale siano affidati incarichi è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio sindacale.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri. La convocazione fatta a mezzo di lettera raccomandata (anche a mano), fax, o e-mail da spedirsi non meno di 3 giorni prima dell’adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Cooperativa, di cui ha l’esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell’oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto, all’Assemblea.
Spetta, fra l’altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:
a) convocare l’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
b) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea dei soci; redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente preventivi, nonché la propria relazione al bilancio consuntivo che deve indicare, tra l’altro, specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere cooperativo della società, e le indicazioni sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. Nella medesima relazione il Consiglio di Amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci;
c) predisporre i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alle attività sociali;
e) deliberare e concedere avalli cambiari fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l’ottenimento del credito degli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
f) deliberare la istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall’art. 5 del presente statuto;
g) conferire procure speciali, ferme le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
h) assumere, nominare e licenziare il personale della cooperativa nelle categorie degli operai, impiegati, quadri e dirigenti, fissandone le mansioni e la retribuzione;
i) deliberare circa l’ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci; fissando le modalità del versamento del capitale sociale;
l) designare gli amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate;
m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente statuto siano riservati all’assemblea generale.

ART. 33

In caso di mancanza di uno o più amministratori il  Consiglio provvede a sostituirli mediante cooptazione, ai sensi dell’art, 2386, possibilmente nell’ambito della medesima categoria di soci cooperatori o sovventori alla quale apparteneva il consigliere da sostituire.

IL PRESIDENTE
ART. 34

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente è autorizzato perciò a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive o passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.
Il Presidente dà altresì esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al vice presidente la cui firma fa fede nei confronti dei terzi dell’assenza o impedimento del Presidente.

IL COLLEGIO SINDACALE
ART. 35

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all’articolo 2543, comma 1, C.C., la cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea.
Il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell’articolo 2543 C.C. ai soci finanziatori.
L’assemblea nomina il presidente del Collegio stesso.
I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

ART. 36

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa e sul suo concreto funzionamento.
A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all’andamento generale dell’attività sociale.
Nell’espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2399, C.C.. L’organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate. I sindaci relazionano, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.
Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti C.C..
Ove non sia nominato il Collegio Sindacale, il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti C.C..

IX) Controversie

ART. 37

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Venezia, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 90 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la cooperativa.
La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell’arbitro.
L’arbitro dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina. L’arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.
Resta fin d’ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell’arbitro vincoleranno le parti.
L’arbitro determinerà come ripartire le spese dell’arbitrato tra le parti.
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

X) Scioglimento e Liquidazione

ART. 38

Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all’articolo 2545–duodecies del Codice Civile, è deliberato dall’Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, decide:
a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;
c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliori realizzo.

ART. 39

Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato, ivi compreso il rimborso del sovrapprezzo;
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito dalla Lega nazionale delle Cooperative e Mutue, ai sensi dell’articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

XI) Requisitit Mutualistici

ART. 40

Le seguenti clausole mutualistiche, di cui all’articolo 2514 C.C., sono inderogabili e devono essere in fatto osservate:
a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
La cooperativa delibera l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

XII) DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 41

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente alla approvazione dei soci riuniti in assemblea, con le maggioranze dell’assemblea straordinaria.

ART. 42

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice civile e delle Leggi speciali sulla cooperazione.
"Copia su supporto informatico conforme all'originale documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese".